AssoAmbiente

News

096/2017/PE

Sulla G.U. n.108 dell’11 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) recante “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, in vigore dal prossimo 26 maggio.

Il provvedimento disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs 152/06 e smi in relazione a:

  1. istruttoria per il primo rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti – tariffa in Allegato I, punto 7 del decreto (adottando, nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2 TUA, le specifiche riduzioni indicate);
  2. all'istruttoria per il riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, già rilasciata - tariffa in Allegato II, punto 7 del decreto (adottando, nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2 TUA, le specifiche riduzioni indicate);
  3. all'istruttoria in caso di modifiche sostanziali (art. 29-nonies, comma 2 TUA) in una istallazione già dotata di AIA, in caso di riesame dell'AIA già rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o con autonomo provvedimento (art. 29-octies, comma 4 TUA) – tariffa in Allegato I, punto 7, comma 1, lett. a) e b) del decreto;
  4. all'istruttoria per la valutazione della comunicazione (art. 29-nonies, comma 1 TUA) – tariffa in Allegato III del decreto;
  5. alle attività di controllo (art. 29-decies, comma 3 TUA) basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l'installazione - tariffa in Allegato IV del decreto;
  6. alle visite di verifica presso l'installazione che avevano evidenziato gravi inosservanze delle condizioni autorizzative (art  29-decies, comma 11-ter TUA) - tariffa in Allegato IV del decreto.

Sono escluse dal campo di applicazione del decreto le ispezioni straordinarie (art. 29-decies, comma  4 TUA).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del D.lgs 152/06 e smi (TUA) le “spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria” delle domande di AIA sono a carico del gestore, che ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie di cui alle sopra richiamate lettere a) e b), dovrà inoltre asseverare, con dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione, le seguenti informazioni:

  • elenco attività di cui all'allegato VIII alla Parte II TUA condotte nell'installazione;
  • presenza di ulteriori attività o impianti soggetti ad AIA localizzati nel medesimo sito;
  • numero fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e non) di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione alle attività;
  • numero fonti di emissione liquida significativa di sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione alle attività;
  • presenza di emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione;
  • numero fonti di emissione di acqua, non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione;
  • quantità giornaliera (in ton) di rifiuti pericolosi la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
  • quantità giornaliera (in ton) di rifiuti non pericolosi la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
  • presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intera installazione oggetto dell'autorizzazione (UNI EN ISO 14001 o Regolamento (CE) n. 1221/2009 - EMAS);
  • se l'installazione e' soggetta alle disposizioni della normativa Seveso o ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa;
  • se l'installazione e' collocata in un SIN;
  • se nell'istanza e' richiesta l'applicazione di deroghe al rispetto dei BAT-AEL;
  • se l'installazione rientra nelle categorie cui sono applicabili i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2 TUA.

Il provvedimento dispone inoltre le modalità di versamento per le tariffe delle istruttorie (art. 5) e dei controlli (art. 6), rimandando all’allegato VI per le modalità generali, non contabili, inerenti alla conduzione delle stesse.

Entro il 7 novembre 2017 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono chiamate, con proprio provvedimento, ad adeguare le tariffe e le modalità di versamento alle disposizioni del decreto in oggetto, per le istruttorie e le attività di controllo di propria competenza. Sino alla emanazione di tali provvedimenti, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti a livello territoriale.

Nel rimandare al testo del decreto, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 12.05.2017
Documenti allegati

Recenti

30 Giugno 2025
Ordinanza TAR Lombardia su Aia e silenzio-assenso
Con Ordinanza n. 506 del 3 giugno 2025, il Tribunale amministrativo lombardo ha espresso le proprie perplessità su un possibile contrasto tra il principio del silenzio-assenso contenuto nella normativa italiana all’ art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/2006 che regola le modifiche "non sostanziali" degli impianti in esercizio mediante autorizzazione integrata ambientale e la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali ed ha pertanto deciso di rimettere il giudizio alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Leggi di +
27 Giugno 2025
Sentenza Consiglio di Stato su attività pulizia manutentiva
L'impresa che svolge attività di pulizia manutentiva dei depuratori deve iscriversi sia all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 che a quello dei trasportatori di cose per conto terzi ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 298/1974.
Leggi di +
26 Giugno 2025
Sentenza TAR Piemonte su attività di spandimento di gessi e carbonati di defecazione
Con la Sentenza n. 850 del 22 maggio 2025, il TAR Piemonte ha affermato che il Sindaco non può stabilire prescrizioni e limitazioni allo spandimento nei campi dei gessi di defecazione attraverso ordinanze contingibili e urgenti, né ha competenze normative in materia che sono riservate esclusivamente al Legislatore statale.
Leggi di +
26 Giugno 2025
Comunicazione CE su aiuti di stato nell’ambito del Clean Industrial Deal
La Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione sul quadro di riferimento per gli aiuti di Stato nell’ambito del Clean Industrial Deal (CISAF). Il CISAF intende supportare gli Stati membri nella definizione di misure di sostegno per lo sviluppo e il perseguimento dell'energia pulita, della decarbonizzazione industriale e delle tecnologie pulite.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL